Taormina. “Taormina plastic free”. E’ quanto prevede un’ordinanza del sindaco Mario Bolognari con le disposizioni per la “minimizzazione dei rifiuti, l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell’impatto ambientale”.
Il provvedimento impone, dal prossimo 1° giugno, il divieto a esercenti, commercianti e titolari di bar, di distribuire ai clienti sacchetti da asporto monouso in materiale non biodegradabile e non compostabile.
È consentito lo smaltimento di scorte giacenti nei magazzini, comunque non oltre il 31 luglio. Inoltre dal 1° agosto sarà vietato l’utilizzo o la distribuzione di “materiale monouso” non biodegradabile e non compostabile.
Saranno messe al bando, posate, piatti, bicchieri, coppe, coppette, ciotole e ciotoline, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini e bastoncini cotonati. E’ consentita la progressiva eliminazione delle eventuali scorte giacenti nei banchi alla clientela e nei magazzini di materiale monouso non biodegradabile e non compostabile, comunque non oltre il 30 settembre.
IL SINDACO
Premesso che:
– con l’art. 9-bis del D. L. 91/2017, come convertito in legge dall’art.1 della L. 123/2017, è
stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili
non rispondenti alla normativa comunitaria e alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
– il 16 Gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato la “Strategia Europea per la plastica” al fine di rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell’UE entro il 2030 e affrontare la questione delle microplastiche, frenando il consumo di plastica monouso;
– l’Unione Europea ha emanato nel corso del 2018 specifiche direttive aderenti alla “strategia europea della plastica” al fine di una riduzione sensibile in tutto il territorio dell’Unione dell’uso delle stoviglie in plastica monouso, quale precipuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi e dei fiumi;
– le Amministrazioni, in base alla normativa vigente, devono assumere l’obbligo e, più in generale, l’impegno di predisporre o attuare tutte le misure volte alla prevenzione e alla riduzione delle quantità di rifiuti nonché alla valorizzazione, lo studio e l’introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse e, in ultima analisi, la sostenibilità ambientale del territorio;
– gli obiettivi di sostenibilità ambientale da assicurare trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e del materiale per l’igiene;
– le Amministrazioni locali devono attivamente impegnarsi per raggiungere gli obiettivi di
raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica, tanto più in quanto, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti sarà destinata ad aumentare, con ulteriore aggravio delle sanzioni per i Comuni che non sapranno rispettare gli obblighi previsti;
– i costi di conferimento ricadono interamente sul bilancio comunale e sul calcolo dei costi e dei benefici dal punto di vista ecologico;
– sia lo smaltimento sia il recupero debbono trovare giusto equilibrio tra costi e benefici con riduzione dei movimenti dei rifiuti stessi in modo da garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, secondo criteri che privilegino efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione delle altre frazioni di rifiuto;
– al fine di promuovere e soddisfare i necessari criteri del riciclaggio e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti le Amministrazioni debbono provvedere con le risorse umane, strumentali, giuridiche e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale;
– i dati che vengono forniti annualmente sono preoccupanti perché indicano una produzione annuale a livello mondiale di 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni finiscono nell’oceano: tutto questo è una minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su importanti settori economici come il turismo, la pesca, l’acquacoltura;
– i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa, nonché i bicchieri, i contenitori di bevande e alimenti in plastica utilizzati nei locali dedicati alla ristorazione arrecano un impatto gravemente nocivo sotto molteplici aspetti all’ambiente, al territorio, all’economia locale;
– l’utilizzo esclusivo di materiale biodegradabile per i sacchetti per la spesa e per i contenitori di liquidi e alimenti consentirebbe, al contrario, di ridurre notevolmente l’impatto ambientale;
Considerato che:
– si rende opportuno e necessario assumere con urgenza le misure volte alla riduzione al minimo dell’utilizzo di qualsiasi prodotto monouso in plastica non biodegradabile, quali sacchetti da asporto, bicchieri (di qualsiasi dimensione), piatti, posate, cannucce, mescolatori per bevande, coppettine e ciotoline, bastoncini per palloncini e bastoncini cotonati, fino a giungere alla completa eliminazione, disciplinando con la presente le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sull’intero territorio di questo Comune;
– le misure ritenute idonee in tale direzione sono da individuarsi nel disporre in tutto il territorio comunale, comprese le spiagge, il divieto progressivo dell’utilizzo e della vendita dei prodotti appartenenti alle predette categorie merceologiche;
– i sacchetti di plastica utilizzati per la spesa, nonché i bicchieri e i contenitori di bevande in plastica utilizzati nei locali dedicati alla ristorazione producono gravi conseguenze ambientali con un impatto ambientale nocivo sin dalla loro produzione che si aggrava in fase di smaltimento sia lecito che illecito;
– l’utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l’impatto ambientale dei sacchetti monouso, riducendo le emissioni di CO2 (nella fase della produzione) ed eliminando i problemi di smaltimento;
– si possono prevedere altri effetti secondari positivi, come, ad esempio, un apporto alla riduzione dell’abbandono di rifiuti e quindi alla tutela del territorio di questo Comune;
– è necessario salvaguardare gli interessi pubblici connessi con l’ambiente, perseguendo il
raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata fissati dalle vigenti disposizioni legislative con la selezione delle tipologie di rifiuto;
Preso atto:
– che questa Amministrazione Comunale intende impegnarsi a rendere il Comune di Taormina “Comune Plastic Free”, ossia libero dalla plastica, perché consapevole che le istituzioni devono essere le prime a dare il buon esempio;
– che questa Amministrazione Comunale è impegnata per il raggiungimento degli obiettivi di:
- Ridurre la produzione di rifiuti e rendere più economico lo smaltimento degli stessi, aumentando la quota dei rifiuti destinati a forme differenziate di conferimento meno costose.
- Diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli) favorendo l’utilizzo di
materie prime rinnovabili, quali le bioplastiche.
- Utilizzare le manifestazioni pubbliche in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti, sostenendo e promuovendo tutte quelle azioni volte a implementare il principio della sostenibilità ambientale.
- Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.
Richiamata:
l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 17 febbraio 2019 recante norme sulla GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI. DISPOSIZIONE E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI CON METODO DOMICILIARE “PORTA A PORTA “- UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE che disciplina il divieto di fornire, distribuire e utilizzare per il conferimento della frazione organica sacchetti non biodegradabili e non compostabili;
Visti:
– il Piano di Intervento per l’organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nella ”ARO-TAORMINA”, coincidente con il territorio del Comune, approvato dal Dirigente Generale della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti- Servizio V Ispettorato e Osservatorio dei Rifiuti – con decreto n. 1313 del 10 agosto 2015, disponendo con il medesimo decreto lo stralcio del relativo capitolato d’oneri e del quadro economico di spesa, approvato con delibera di consiglio comunale n. 43 del 14/07/2016;
– gli articoli 50, 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– il Titolo I, parte quarta, Capo I “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del D. Lgs. 3 aprite 2006, n. 152;
– l’art. 198, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 che prevede altresì: “I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati”;
– le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana riguardanti il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti;
Ritenuto:
– indispensabile adottare ogni misura utile per prevenire ed eliminare pericoli di igiene e sanità pubblica, per ridurre la produzione di rifiuti “indifferenziati” e avviare con maggiore intensità l’attività della raccolta differenziata nel territorio Comunale;
Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;
ORDINA
1) È fatto divieto agli esercenti sul territorio comunale, alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande di distribuire ai clienti sacchetti da asporto monouso in materiale non biodegradabile e non compostabile, a decorrere dal 1 giugno 2019. È consentito l’utilizzo delle eventuali scorte giacenti nei magazzini, comunque non oltre il 31 luglio.
2) È fatto divieto ai titolari delle attività della ristorazione, quali bar, pub, birrerie, ristoranti, pizzerie, paninerie, take away, rosticcerie, friggitorie e attività similari (inclusi gli stabilimenti balneari e i chioschi), aventi quale finalità la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli esercizi commerciali di generi alimentari ed ogni altro esercizio e centro vendita abilitato alla commercializzazione di stoviglie per alimentari, a decorrere dal 01 agosto 2019, l’utilizzo o la distribuzione di “materiale monouso” non biodegradabile e non compostabile, come, per esempio:
- posate (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette);
- piatti (di qualsiasi forma e dimensione);
- bicchieri (di qualsiasi forma e dimensione);
- coppe, coppette, ciotole e ciotoline;
- cannucce;
- mescolatori per bevande;
- aste per palloncini;
- bastoncini cotonati.
Successivamente al 01 agosto 2019 è consentita la progressiva eliminazione delle eventuali scorte giacenti nei banchi alla clientela e nei magazzini di materiale monouso non biodegradabile e non compostabile, comunque non oltre il 30 settembre 2019.
3) È fatto divieto ai commercianti, ai privati, alle associazioni, ai comitati, agli enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, distribuire al pubblico “materiale monouso” del tipo non biodegradabile e non compostabile (posate, piatti, bicchieri, coppe, coppette, ciotole, ciotoline, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini), dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
È FATTO OBBLIGO
a tutti i residenti, turisti e visitatori di questo Comune di utilizzare esclusivamente “materiale monouso” del tipo biodegradabile e compostabile (sacchetti da asporto, posate, piatti, bicchieri, coppe, coppette, ciotole, ciotoline, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini, bastoncini cotonati).
AVVERTE
Che chiunque contravvenga a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punito con le sanzioni Amministrative stabilite dall’art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. 267/2000, dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalle ordinanze sul Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, così determinate:
– per le violazioni al punto 1) da 100 a 500 euro;
– per le violazioni al punto 2) da 50 a 200 euro;
– per le violazioni al punto 3) da 50 a 200 euro;
nonché la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile penalmente ai sensi delle vigenti leggi.
Che qualora il trasgressore sia un esercente commerciale che incorra per più di due volte nella violazione della presente ordinanza nell’arco di sei mesi, si procederà, oltre a irrogare la sanzione amministrativa nella misura massima, anche alla sospensione temporanea dell’attività commerciale di vendita per almeno giorni cinque.
DISPONE
Della presente Ordinanza sarà data pubblicità agli operatori commerciali mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale dell’Ente. Gli esercenti le attività commerciali potranno ritirare copia della presente Ordinanza presso gli Uffici di Segreteria, Polizia Locale ed Ecologia del Comune.
Al personale del Corpo di Polizia Locale, nonché altro idoneo personale incarico dal comune e comunque a chiunque spetti di far rispettare la presente Ordinanza procedendo, in caso di infrazione, alla immediata contestazione della stessa.
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato della Polizia di Stato, al Corpo Forestale della Regione Siciliana, alla Stazione dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Messina.
La Presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Messina entro 30 gg dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line e entro 60 gg ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR.