Avv. La Monaca, in che modo si possono contestare le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del Codice della strada?
“In caso di sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada (comunemente definite multe e contravvenzioni), i rimedi previsti dalla legge sono: 1) il ricorso al prefetto del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento; 2) il ricorso, entro 60 giorni, all’autorità giurisdizionale ordinaria e cioè il giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della strada. 1) Il ricorso al prefetto può essere proposto personalmente dal cittadino e può essere inoltrato sia tramite l’organo accertatore (ad esempio la Polizia municipale) e sia con semplice raccomandata direttamente al prefetto e deve contenere l’indicazione dei motivi per cui si intende ricorrere. Nel ricorso al prefetto, il cittadino può chiedere l’audizione personale. La mancata convocazione per la predetta audizione causa la nullità dell’intero procedimento e, conseguentemente, anche del verbale. Il prefetto si deve pronunciare in modo espresso entro 210 giorni dalla presentazione del ricorso (il termine è di 180 giorni se il ricorso è stato presentato tramite l’organo accertatore); 2) L’altro rimedio previsto dalla legge per contestare un verbale di contestazione è il ricorso al giudice di pace, che può essere proposto personalmente dalla parte, ma vista la natura tecnica del giudizio si consiglia l’assistenza di un legale di fiducia. I principali motivi di opposizione ai verbali di accertamento, sia innanzi al prefetto e sia innanzi al giudice di pace, sono i seguenti: a) imprecisione del verbale: il verbale deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione, le circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione, la norma che si assume violata, l’importo pecuniario della sanzione, l’eventuale presenza di sanzioni accessorie (ad esempio la decurtazione di punti) e deve essere sottoscritto dall’agente accertatore; b) contestazione immediata: la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore. In caso contrario, il verbale deve contenere a pena di nullità le ragioni che non hanno consentito la contestazione immediata; c) notifica del verbale di accertamento: nel caso in cui sia mancata la contestazione immediata, il verbale, completo di tutti gli elementi essenziali su indicati, deve essere notificato al trasgressore nel termine di 150 giorni. La notifica oltre il suddetto termine comporta la nullità del procedimento sanzionatorio ed il ricorso verrà accolto; d) la prescrizione delle sanzioni amministrative: le sanzioni amministrative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della L. 689/81, si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Avv. Danilo La Monaca
(Taormina)
lamonaca.danilo@virgilio.it
Comprendo perfettamente lo stato d’animo di Armando. In realtà le controversie relative alle “multe” si dovrebbero definire, a norma di legge, in una sola udienza. In linea di massima, comunque, in due/tre uduenze, e quindi nella arcodi 8/10 mesi la questione si può definire.
Avv. Danilo La Monaca.
Per un ricorso al Giudice di Pace già sono stato al tribunale 7 volte, chissà forse meglio pagare la multa anche se ingiusta o perdere giornate intere al tribunale????????