Giardini. Ordinanza numero 48 del 10 agosto 2020 a firma del sindaco di Giardini, Nello Lo Turco.
Il sindaco di Giardini Naxos, Nello Lo Turco,
Richiamati:
- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale si dichiarava, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 con il quale veniva prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i numerosi DD.P.C.M. con cui sono state disposte specifiche misure atte al contenimento del coronavirus;
- le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020, del 11 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;
Vista da ultimo l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 9 agosto 2020, adottata in relazione alle richiamate “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” del 9 luglio 2020 e all’attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 6 agosto 2020, il quale evidenzia segnali che richiedono particolare attenzione a causa di un aumento del livello dei contagi;
Dato atto che la suddetta Ordinanza, con validità dal 9 agosto u.s. al 10 settembre p.v. compreso, prevede tra l’altro:
- il divieto di tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e, per l’esercizio di attività all’esterno, fermo il principio del distanziamento interpersonale, il limite massimo del 40% dell’afflusso di pubblico normalmente autorizzato, con applicazione – quale testo base e in sostituzione di ogni altra diversa regolamentazione – delle Linee guida del 9 luglio 2020, e successive modificazioni e/o integrazioni, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- l’applicazione delle medesime disposizioni anche se l’attività di ballo è offerta dagli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori esercizi commerciali;
- l’obbligo per gli utenti, anche a parziale modifica e integrazione delle sopra citate Linee guida, di indossare sempre la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno;
- il potere per i Sindaci, da esercitare con propria ordinanza, di inibire l’esercizio di ciascuna attività in caso di mancato rispetto delle richiamate prescrizioni e fino al loro ripristino;
- l’obbligo per ciascun esercizio commerciale – qualificabile ai sensi dell’art. 1 della Ordinanza P.R.S. 31/2020 de qua – che intenda promuovere eventi aperti al pubblico nelle notti dei giorni 14 e 15 agosto p.v., tenuto conto della necessità di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, di comunicare tale decisione al Comune e alla Prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti;
- nelle stesse notti del 14 e 15 agosto p.v., l’assoluto divieto di assembramento, il limite massimo del 40% della capienza, l’obbligo di utilizzare spazi all’aperto e di indossare la mascherina come già sopra specificato;
- il potere per i Sindaci, da esercitare con propria ordinanza, di vietare lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o di eventi aggregativi al fine di evitare forme di assembramento in aree demaniali (anche in spiaggia) nelle stesse notti del 14 e 15 agosto p.v.;
Visto l’art. 50 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, comma 5, ai sensi del quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
ORDINA
fino al 10 settembre 2020 compreso, salvo eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti statali e/o regionali, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 9 agosto u.s.,
- il divieto di tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e, per l’esercizio di attività all’esterno, fermo il principio del distanziamento interpersonale, il limite massimo del 40% dell’afflusso di pubblico normalmente autorizzato, con applicazione – quale testo base e in sostituzione di ogni altra diversa regolamentazione – delle Linee guida del 9 luglio 2020, e successive modificazioni e/o integrazioni, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- l’applicazione delle medesime disposizioni anche se l’attività di ballo è offerta dagli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori esercizi commerciali;
- l’obbligo per gli utenti, anche a parziale modifica e integrazione delle sopra citate Linee guida, di indossare sempre la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno;
riservandosi di inibire l’esercizio di ciascuna attività in caso di mancato rispetto delle richiamate prescrizioni e fino al loro ripristino;
nelle notti dei giorni 14 e 15 agosto 2020:
- l’obbligo per ciascun esercizio commerciale – qualificabile ai sensi dell’art. 1 della Ordinanza P.R.S. 31/2020 de qua – che intenda promuovere eventi aperti al pubblico in tali notti, tenuto conto della necessità di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, di comunicare tale decisione al Comune e alla Prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti;
- l’assoluto divieto di assembramento, il limite massimo del 40% della capienza, l’obbligo di utilizzare spazi all’aperto e di indossare la mascherina come già sopra specificato;
- il divieto di svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o di eventi aggregativi in aree demaniali (anche in spiaggia) ricadenti sul territorio comunale, al fine di evitare forme di assembramento;
DEMANDA
Alla Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine il controllo sul pieno rispetto della presente Ordinanza Sindacale.
DISPONE
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, fatte salve le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale, è punita con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 e il massimo di € 500,00, stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell’art.7-bis del T.U.EE.LL, oltre alla sospensione dell’attività per il periodo di durata della presente Ordinanza;
La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Giardini Naxos ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La trasmissione del presente provvedimento:
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- Alla Prefettura di Messina;
- Alla Questura di Messina;
- Al Sindaco della Città Metropolitana di Messina;
- All’ASP di Messina;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Giardini Naxos;
- Alla Capitaneria di Porto di Messina;
- Al Comando di Polizia Locale.
La pubblicazione di copia della presente Ordinanza Sindacale all’Albo Pretorio online del Comune nonché sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente.
AVVERTE
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania entro il termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.
Il sindaco
Nello Lo Turco