L’art. 1, lettera a, del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, del 26 aprile 2020, recita testualmente: “Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
L’Ansa: “Con il termine congiunti si intendono parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili e affetti stabili”
Successivamente alla pubblicazione del Decreto, l’Ansa spiega che “da una prima interpretazione del Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio, a quanto si apprende, con congiunti si intendono parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”.
“La visita ai congiunti comprende anche i fidanzati. Lo ha chiarito la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli a La vita in diretta”, prosegue l’Ansa. “I congiunti sono le persone con le quali si intrattengono rapporti affettivi stabili, compresi i fidanzati, ha detto la ministra”.
“L’amante rientra tra gli affetti stabili?”. Risponde l’avv. Danilo La Monaca
“Per rispondere al quesito, anche per dare un po’ di leggerezza alla pesantezza di questi giorni – spiega l’avv. Danilo La Monaca – alla luce dell’interpretazione autentica della Presidenza del Consiglio, che estende ed amplia il significato di prossimi congiunti anche alle relazioni stabili, ritengo possa ben comprendersi anche quella dei rapporti extraconiugali, specie, come talvolta accade, quelli che si svolgono con il carattere della esteriorità (notorietà) e appunto stabilità. Anche se, come credo, il principio è valido solo in teoria. Dubito che il malcapitato o la malcapitata addurrebbero mai questa giustificazione alle forze dell’ordine preferendo casomai l’applicazione di una meno rumorosa sanzione. Il tradito, anche se non è affatto scontato, acquisisce contezza della giustificazione e potrebbe richiedere un ordine di esibizione in un eventuale giudizio di separazione personale tra coniugi”.