Giardini. Il sindaco Nello Lo Turco, con ordinanza numero 15 del 24 aprile 2020,
ORDINA
che fino al 3 maggio 2020, salvo eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti statali e/o regionali:
le attività commerciali il cui esercizio non è stato sospeso ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020, ad eccezione di quelle autorizzate alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie e parafarmacie, osservino dal lunedì a sabato il seguente orario di apertura al pubblico:
orario antimeridiano dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 19.30;
la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati all’apertura al pubblico, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni è vietato;
in considerazione dell’ampiezza e delle caratteristiche dei luoghi, i gestori delle attività commerciali consentite assicurino l’accesso ai locali commerciali in modo contingentato così da evitare assembramenti di persone e comunque in modo tale che sia osservato il rispetto della distanza di almeno un metro tra i clienti presenti, fermo restando che in caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione della sospensione dell’attività;
i gestori delle suddette attività consentite, altresì, sorveglino le file di clienti che si formeranno al di fuori della struttura affinché vengano rispettate le misure di distanza sociale imposte dalle prescrizioni anti-contagio introdotte dalla normativa statale e/o regionale; gli stessi gestori opereranno la sanificazione dei luoghi di lavoro adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio;
fermo restando la sospensione delle attività di bar, gelateria, pasticceria e di ristorazione, rimanga consentita l’attività di produzione con consegna esclusivamente a domicilio, anche nei giorni festivi, e tale servizio di consegna a domicilio, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, sia effettuato entro le ore 22:30. I soggetti impegnati in detto servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19;
il mercato rimanga sospeso fino a nuovo provvedimento;
DEMANDA
Alla Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine il controllo sul pieno rispetto della presente Ordinanza Sindacale.
DISPONE
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, fatte salve le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, è punita con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 e il massimo di € 500,00, stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell’art.7-bis del T.U.EE.LL, oltre alla sospensione dell’attività per il periodo di durata della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà efficace a partire dalle ore 08.00 del 25 aprile 2020.