Mongiuffi Melia. La Procura Federale ha deferito Lorenzo Fragalà (arbitro della sezione di Acireale), Carmelo Santoro (presidente pro tempore del Mongiuffi Melia calcio) e la stessa società monfeliese, per rispondere: “Il sig. Lorenzo Fragalà della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 commi 1 e 3 lett. D e H del regolamento A.I.A. per avere adito le vie legali senza autorizzazione e per avere permesso l’inesatta identificazione di un tesserato poi colpito da provvedimento disciplinare; il sig. Carmelo Santoro della dell’art. 1 comma 1 C.G.S. anche con riferimento all’art. 19 comma 2 C.G.S., per avere indotto in errore il direttore di gara in relazione alla sopradescritta condotta, al fine della propria illegittima partecipazione alla gara; la Asd Mongiuffi Melia a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per il fatto del presidente sig. Carmelo Santoro. Nei termini di rito il sig. Lorenzo Fragalà ha fatto pervenire deduzioni difensive con le quali ha chiesto il proscioglimento ovvero, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima. All’udienza dibattimentale è comparso il sig. Lorenzo Fragalà, che ha insistito nelle proprie deduzioni difensive. La Procura Federale ha di contro concluso chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni: sei mesi di sospensione a carico del Sig. Lorenzo Fragalà; mesi 24 di inibizione a carico del Sig. Carmelo Santoro ed ammenda di € 3.000,00 a carico della società deferita. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il sig. Lorenzo Fragalà va prosciolto per ciò che concerne la proposizione di querela relativa ai fatti oggetto del presente procedimento. Trattasi infatti di querela contro ignoti riconducibile a reato di danneggiamento aggravato, procedibile di ufficio, risultando dagli atti tutti acquisiti al procedimento che esso è avvenuto in luogo pubblico e peraltro con minaccia da parte di soggetti riconducibili alla società Mongiuffi Melia. E’ giurisprudenza sportiva costante (da ultimo C.G.F. Sezione Unita 13/09/2013 C.U. n° 41 C.G.F.), anche di questa Commissione che gli artt. 30 comma 4 dello Statuto Federale e 40 lettera D del regolamento A.I.A. si applicano soltanto nel caso di denuncia querela presentata senza la preventiva autorizzazione per fatti reato procedibili a querela e non di ufficio. Non così invece per quanto riguarda la circostanza dell’indicazione in referto del sig. Intelisano, che appare univoca e priva di annotazioni che ne possano fare dubitare gli organi disciplinari o che ne avrebbero consigliato ulteriori accertamenti. Sul punto ha concorso il fatto che il sig. Carmelo Santoro si è spacciato per l’Intelisano al fine di potere illegittimamente partecipare alla gara sebbene inibito, redigendo la distinta di gara e consegnandola all’arbitro. Alla responsabilità acclarata del presidente sig. Carmelo Santoro consegue infine la responsabilità ex art. 4 comma 1 C.G.S. Le sanzioni seguono come in dispositivo. La Commissione Disciplinare Territoriale, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: sospensione per mesi uno a carico del sig. Lorenzo Fragalà (tesserato A.I.A. – Sezione di Acireale); inibizione per anni uno a carico del sig. Carmelo Santoro (presidente A.S.D. Mongiuffi Melia); ammenda di € 500,00 a carico della A.S.D. Mongiuffi Melia”. La sentenza è stata pubblicata sul comunicato ufficiale della Figc sicula n. 395 – Cdt 33 – del 4 marzo 2014.
E bravi quello che e’ successo e fa punire con pene molto piu” dure
. Facendo cosi non si fa altro che continuare a far si che lo scambio di nomi continui ad essere oggetto quotidiano nei campi di gioco. Tanto sempre c’e stato e sempre ci sara’.