Taormina. Il giudice sportivo della Figc sicula respinge il reclamo presentato dallo Sporting Taormina calcio in merito alla presunta posizione irregolare di un giocatore del Randazzo, nella gara giocata lo scorso 16 ottobre e finita 0-0. “Con reclamo ritualmente proposto – spiega il giudice – la società Sporting Taormina segnala la posizione irregolare del calciatore Daniele D’Amico, impiegato dal Randazzo sebbene squalificato. Controdeduce la Società Randazzo che rigetta la richiesta della reclamante segnalando che due delle quattro giornate di squalifica sono state scontate nelle prime due gare disputate dalla prima squadra della società Adrano calcio con la quale il D’Amico è stato tesserato per la stagione sportiva 2011-2012 e le altre due non disputando le prime due gare della società Randazzo alla quale è stato trasferito dal 17/09/2011. Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti presso gli Uffici del Dipartimento Interregionale, si osserva che Daniele D’Amico aveva pieno titolo a partecipare legittimamente alla gara di cui trattasi; infatti la sanzione disciplinare cui fa riferimento lo Sporting Taormina è stata interamente scontata con le modalità definite dalla società Randazzo. Per quanto sopra, si delibera di respingere il reclamo proposto dalla Società Sporting Taormina, addebitando alla stessa la relativa tassa e di dare atto del risultato conseguito in campo”.