L’Fc Acireale calcio (che si trova nello stesso girone del Taormina), secondo in classifica nel campionato di Eccellenza, perde ben 4 gare a tavolino e quindi 8 punti in classifica, visto che le due vittorie (contro S. Gregorio e Modica) e i due pareggi (contro Siracusa e Misterbianco) conseguiti sul campo non sono più validi. Alla fine dell’articolo c’è il link con la nuova classifica. Ecco nei dettagli cosa ha scritto il giudice sportivo della Lega Sicula sul comunicato ufficiale numero 355 del 12 febbraio 2014:
gara del 15/12/2013 FOOTBALL CLUB ACIREALE – SPORT CLUB SIRACUSA
1-1; Reclamo Sport Club Siracusa.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Sport Club
Siracusa chiede l’irrogazione alla Società Football Club Acireale
della punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3
segnalando la posizione irregolare dei calciatori Godino Lorenzo,
Gallipoli Mario, Cucè Damiano Francesco, Cordova Francesco, Raneri
Giovanni, Ricca Carmelo, Santanna Andrea, Marletta Fabio Giuseppe,
Costa Daniele, Nicolosi Salvatore, Cocuzza Giuseppe e Catalano Orazio,
schierati dalla Società consorella sebbene non ne avessero titolo per
nullità del tesseramento, violazione ex art. 10, comma 1, e art. 19,
comma 2, del C.G.S., in quanto i tesseramenti dei suddetti sarebbero
stati sottoscritti dal Presidente legale rappresentante, sig. D’Amico
Nicola, inibito dal 3/05/2013 al 31/10/2013, come da C.U. n. 492 del
2/05/2013, e, pertanto, impedito a compiere tali atti;
Con proprie controdeduzioni la Società Football Club Acireale
sosteneva la posizione irregolare del calciatore
Carbonaro Giuseppe della Società Sport Club Siracusa;
Dato atto che dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio
Tesseramento del C.R. Sicilia i tesseramenti dei calciatori Cuce
Damiano Francesco, Raneri Giovanni e Santanna Andrea sono risultati
regolari in quanto sottoscritti in data antecedente al periodo di
inibizione del D’Amico, questo Organo di Giustizia rimetteva gli atti
alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. per quanto di competenza
in ordine alla posizione di tesseramento dei calciatori Godino
Lorenzo, Gallipoli Mario, Cordova Francesco, Ricca Carmelo, Marletta
Fabio Giuseppe, Costa Daniele, Nicolosi Salvatore, Cocuzza Giuseppe e
Catalano Orazio della Società Football Club Acireale e del calciatore
Carbonaro Giuseppe della Società Sport Club Siracusa.
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 7/02/2014, la
Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. dichiarava invalidi, dalla
data del deposito, i tesseramenti in favore della Società Football
Club Acireale dei calciatori Godino Lorenzo, Gallipoli Mario, Cordova
Francesco, Ricca Carmelo, Marletta Fabio Giuseppe, Costa Daniele,
Nicolosi Salvatore, Cocuzza Giuseppe e Catalano Orazio della Società
Football Club Acireale e del calciatore Carbonaro Giuseppe della
Società Sport Club Siracusa.
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 7/02/2014, la Commissione
Tesseramenti della F.I.G.C. dichiarava invalidi, dalla data del deposito, i
tesseramenti in favore della Società Football Club Acireale dei calciatori
Godino Lorenzo, Gallipoli Mario, Cordova Francesco, Ricca Carmelo, Marletta
Fabio Giuseppe, Costa Daniele, Nicolosi Salvatore, Cocuzza Giuseppe e
Catalano Orazio mentre dichiarava valido il tesseramento del calciatore
Carbonaro Giuseppe della Società Sport Club Siracusa;
Poiché dalla dichiarazione di invalidità del tesseramento e
dalla conseguente nullità dello stesso deriva la insussistenza
del titolo alla partecipazione alla gara dei calciatori Godino
Lorenzo, Gallipoli Mario, Cordova Francesco, Ricca Carmelo,
Marletta Fabio Giuseppe, Costa Daniele, Nicolosi Salvatore,
Cocuzza Giuseppe e Catalano Orazio;
Che ciò determina la conseguente applicazione dell’art. 17,
comma 5 del C.G.S. che prevede espressamente la perdita
della gara per le Società che fanno partecipare alla stessa
calciatori sprovvisti del titolo;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Sport
Club Siracusa, non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Football Club Acireale la punizione
sportiva della perdita della gara per 0-3.
GARE DEL 4/ 1/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 4/ 1/2014 MISTERBIANCO – FOOTBALL CLUB ACIREALE
1-1; Reclamo Misterbianco.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Misterbianco chiede
l’irrogazione alla Società Football Club Acireale della punizione
sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3; la reclamante
segnala la posizione irregolare dei calciatori Marletta Fabio Giuseppe,
Cantarella Salvatore, Cocuzza Giuseppe e Godino Lorenzo, schierati
dalla Società consorella sebbene non ne avessero titolo per nullità
del tesseramento per violazione art. 10, comma 1, e art. 19, comma 2,
del C.G.S., in quanto i tesseramenti dei suddetti sarebbero stati
sottoscritti dal Presidente legale rappresentante, sig. D’Amico
Nicola, inibito dal 3/05/2013 al 31/10/2013, come da C.U. n. 492 del
2/05/2013, e, pertanto, impedito a compiere tali atti;
Con proprie controdeduzioni la Società Football Club Acireale
sosteneva la posizione irregolare del calciatore
Musumeci Giuseppe della Società Misterbianco;
Dato atto che, con provvedimento pubblicato sul C.U. 282 del
9/01/2014, questo Organo di Giustizia rimetteva gli atti alla
Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. per quanto di competenza in
ordine alla posizione di tesseramento dei calciatori Marletta Fabio
Giuseppe, Cocuzza Giuseppe e Godino Lorenzo della Società Football
Club Acireale e, successivamente, con provvedimento pubblicato sul
C.U. 310 del 22/01/2014, per quanto attiene la posizione di
tesseramento del calciatore Cantarella Salvatore della Società
Football Club Acireale ed ancora, con provvedimento pubblicato sul
C.U. 322 del 28/01/2014, per quanto attiene la posizione di
tesseramento del calciatore Musumeci Giuseppe della Società Misterbianco;
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 7/02/2014, la
Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. dichiarava invalidi, dalla
data del deposito, i tesseramenti dei calciatori Marletta Fabio
Giuseppe, Cantarella Salvatore, Cocuzza Giuseppe e Godino Lorenzo in
favore della Società Football Club Acireale e del calciatore Musumeci
Giuseppe in favore della Società Misterbianco;
Poiché dalla dichiarazione di invalidità del tesseramento e
dalla conseguente nullità dello stesso deriva la insussistenza
del titolo alla partecipazione alla gara dei calciatori Marletta Fabio
Giuseppe, Cantarella Salvatore, Cocuzza Giuseppe e Godino Lorenzo
della Società Football Club Acireale e del calciatore Musumeci
Giuseppe della Società Misterbianco;
Che ciò determina la conseguente applicazione dell’art. 17,
comma 5 del C.G.S. che prevede espressamente la perdita
della gara per le Società che fanno partecipare alla stessa
calciatori sprovvisti del titolo;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Misterbianco,
non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Football Club Acireale la punizione
sportiva della perdita della gara per 0-3;
Di infliggere alla Società Misterbianco la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3.
GARE DEL 12/ 1/2014
gara del 12/ 1/2014 FOOTBALL CLUB ACIREALE – S.GREGORIO A.S.D.
2-1; Reclamo S.Gregorio.
Con reclamo ritualmente proposto la Società S.Gregorio chiede
l’irrogazione alla Società Football Club Acireale della punizione
sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3; la reclamante
segnala la posizione irregolare dei calciatori Catalano Orazio,
Gallipoli Mario, Marletta Fabio Giuseppe, Cocuzza Giuseppe, Ricca
Carmelo, Nicolosi Salvatore, Costa Daniele e Godino Lorenzo, schierati
dalla Società consorella sebbene non ne avessero titolo in quanto i
tesseramenti dei suddetti sarebbero stati sottoscritti dal legale
rappresentante, sig. D’Amico Nicola, inibito dal 3/05/2013 al 31/10/2013,
come da C.U. n. 492 del 2/05/2013, e, pertanto, impedito a compiere tali atti;
Dato atto che, con provvedimento pubblicato sul C.U. 282 del
9/01/2014, questo Organo di Giustizia rimetteva gli atti alla
Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. per quanto di competenza in
ordine alla posizione di tesseramento dei calciatori Catalano Orazio,
Gallipoli Mario, Marletta Fabio Giuseppe, Cocuzza Giuseppe, Ricca
Carmelo, Nicolosi Salvatore, Costa Daniele e Godino Lorenzo;
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 7/02/2014, la
Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. dichiarava invalidi, dalla
data del deposito, i tesseramenti in favore della Società Football
Club Acireale di tutti i suddetti calciatori;
Poiché dalla dichiarazione di invalidità del tesseramento e
dalla conseguente nullità dello stesso deriva la insussistenza
del titolo alla partecipazione alla gara dei calciatori Catalano
Orazio, Gallipoli Mario, Marletta Fabio Giuseppe, Cocuzza Giuseppe, Ricca
Carmelo, Nicolosi Salvatore, Costa Daniele e Godino Lorenzo;
Che ciò determina la conseguente applicazione dell’art. 17,
comma 5 del C.G.S. che prevede espressamente la perdita
della gara per le Società che fanno partecipare alla stessa
calciatori sprovvisti del titolo;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società S.Gregorio,
non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Football Club Acireale la punizione
sportiva della perdita della gara per 0-3.
GARE DEL 26/ 1/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 26/ 1/2014 FOOTBALL CLUB ACIREALE – MODICA CALCIO
2-1; Reclamo Modica.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Modica chiede
l’irrogazione alla Società Football Club Acireale della punizione
sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3 segnalando la
posizione irregolare dei calciatori Catalano Orazio, Cocuzza Giuseppe,
Cordova Francesco, Costa Daniele, Gallipoli Mario, Godino Lorenzo,
Marletta Fabio Giuseppe, Nicolosi Salvatore e Ricca Carmelo, schierati
dalla Società consorella sebbene non ne avessero titolo in quanto i
tesseramenti dei suddetti sarebbero stati sottoscritti dal Presidente
legale rappresentante, sig. D’Amico Nicola, inibito dal 3/05/2013 al
31/10/2013, come da C.U. n. 492 del 2/05/2013, e, pertanto,
“completamente impedito a compiere ogni atto di tipo amministrativo e
di qualsiasi altra natura oltre che ad ogni rapporto ufficiale e
formale avente come controparte la LEGA NAZIONALE DILETTANTI”;
Dato atto che, con provvedimento pubblicato sul C.U. 282 del
9/01/2014, questo Organo di Giustizia rimetteva gli atti alla
Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. per quanto di competenza in
ordine alla posizione di tesseramento dei calciatori Catalano Orazio,
Cocuzza Giuseppe, Cordova Francesco, Costa Daniele, Gallipoli Mario,
Godino Lorenzo, Marletta Fabio Giuseppe, Nicolosi Salvatore e Ricca Carmelo;
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 7/02/2014, la
Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. dichiarava invalidi, dalla
data del deposito, i tesseramenti in favore della Società Football
Club Acireale di tutti i suddetti calciatori;
Poiché dalla dichiarazione di invalidità del tesseramento e
dalla conseguente nullità dello stesso deriva la insussistenza
del titolo alla partecipazione alla gara dei calciatori Catalano
Orazio, Cocuzza Giuseppe, Cordova Francesco, Costa Daniele,
Gallipoli Mario, Godino Lorenzo, Marletta Fabio Giuseppe,
Nicolosi Salvatore e Ricca Carmelo;
Che ciò determina la conseguente applicazione dell’art. 17,
comma 5 del C.G.S. che prevede espressamente la perdita
della gara per le Società che fanno partecipare alla stessa
calciatori sprovvisti del titolo;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Modica,
non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Football Club Acireale la punizione
sportiva della perdita della gara per 0-3.
giustizia e fatta mha mistero della fede