Taormina. Avviso di manifestazione di interesse, da parte dell’Amministrazione comunale di Taormina, per la valorizzazione turistica del territorio attraverso la realizzazione di eventi artistici e musicali all’interno del Teatro Antico di Taormina per la stagione estiva 2024.
Il presente avviso, in conformità agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 32 del 19.02.2024, adottato anche in attuazione dell’art. 111 e segg. Del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., ed in conformità all’art. 24 ter della L.R. n. 20/2000, mira all’incremento dell’offerta culturale di qualità, con l’organizzazione di eventi all’interno del Teatro Antico di Taormina, dato in concessione temporanea dal Parco di Naxos Taormina, in una ottica di diversificazione, per finalità compatibili con la sua destinazione, per la realizzazione di eventi artistici e musicali non aventi scopo di lucro, proposti da associazioni, fondazioni, teatri stabili, teatri comunali ed altri soggetti che operano nel settore dello spettacolo per iniziative non lucrative, soggetti giuridici del terzo settore, senza finalità di lucro, pubblici e privati. Gli introiti da eventuale sbigliettamento sono destinati per la copertura integrale dei costi dell’iniziativa proposta non essendo consentito alcun lucro per le manifestazioni patrocinate dal comune di Taormina. A tal fine ogni soggetto a pagamento deve attuare un piano dei costi con la puntuale indicazione dell’importo dei biglietti al fine di consentire il controllo preventivo sulle finalità non lucrative della proposta. In ogni caso la responsabilità degli oneri per eventuale sbigliettemento sono a totale carico del soggetto proponente. L’uso temporaneo del sito di interesse culturale, è concesso a chi ne faccia richiesta, nella sussistenza dei requisiti previsti, secondo le procedure di cui al presente Avviso, a condizione che non ne venga pregiudicata la conservazione e la fruizione pubblica, e che la destinazione d’uso sia compatibile con il carattere storico e artistico del bene. La tipologia delle iniziative, saranno determinati dalla Commissione di cui al punto 3 del presente Avviso, d’intesa con i responsabili dei siti e con gli istituti competenti in materia di tutela. Le manifestazioni dovranno avvenire al di fuori dell’orario di apertura al pubblico; ove l’iniziativa dovesse aver luogo durante l’orario di apertura al pubblico, potrà svolgersi esclusivamente in ambienti solitamente non fruibili ai visitatori. In nessun caso le operazioni relative ad allestimenti e disallestimenti potranno comportare limitazioni alla regolare fruibilità degli spazi aperti al pubblico. Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione. L’esercizio di tali iniziative, eventi e spettacoli è subordinata al rilascio del nulla osta della Commissione di Vigilanza per i pubblici spettacoli, nonché alla verifica delle condizioni imposte dalle autorità competenti, fermo restando che tutti gli eventuali oneri amministrativo finanziari saranno a carico del richiedente.
Ai sensi dell’art. 24 ter della L.R. n. 20/2000, si indicano di seguito le date disponibili di pertinenza del Comune di Taormina:
Mese di giugno 2024
Venerdì 7
Venerdì 14
Venerdì 28
Sabato 29
Mese di luglio 2024
Venerdì 19
Giovedì 25
Domenica 28
Martedì 30
Mese di agosto 2024
Domenica 4
Martedì 7
Domenica 11
Sabato 17
Domenica 18
Mese di settembre 2024
Sabato 7
Venerdì 13
Sabato 14
Venerdì 20
Venerdì 27
Sono fatte salve eventuali diverse determinazioni del C.T.S. del Parco Archeologico Naxos – Taormina. Gli introiti, per come sopra specificato, saranno destinati alla copertura integrale dei costi, con possibilità di contingentare la bigliettazione, fermo restando che il 5% degli introiti da sbigliettamento dovrà essere versato al Parco archeologico, ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento del Parco medesimo.
Art. 2 – Concessione d’uso. Modalità e criteri.
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso le istanze di concessione del sito indicato all’art. 1 devono essere inoltrate, in carta libera, al Comune di Taormina, Corso Umberto I° n. 217, alla cortese attenzione del Segretario Generale n.q. di Responsabile dell’Area Amministrativa – Affari Generali, Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, entro e non oltre il 28. APRILE 2024. Il richiedente dovrà presentare istanza esclusivamente attraverso l’inoltro a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.taormina.me.it. L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “Avviso di manifestazione di interesse per la valorizzazione turistica del territorio mediante la produzione di eventi artistici e musicali da effettuarsi dall’1 giugno al 30 settembre – anno 2024, all’interno del Teatro antico di Taormina, in una o più delle date concesse al Comune di Taormina”. Nella domanda dovrà essere descritto il programma della manifestazione, con la contestuale indicazione del periodo di realizzazione e/o di utilizzo del sito culturale, del numero presunto degli spettatori che, in considerazione delle esigenze di conservazione del monumento, non potrà comunque eccedere il limite determinato dalla Commissione provinciale di vigilanza locali pubblico spettacolo e dalla Commissione comunale di vigilanza Manifestazioni e pubblici spettacoli.
In particolare l’istanza dovrà indicare e/o contenere:
- il tipo di manifestazione (descrizione evento, programma dettagliato, artista/i impiegati, orchestra utilizzata, caratteristiche tecniche dell’impianto di amplificazione con indicazione delle emissioni sonore previste, eventuali riprese televisive); nel caso di richieste per date multiple, come ad esempio per festival o similari, dovrà essere specificato, in dettaglio, ogni singolo evento;
- il possesso della disponibilità/esclusività dell’artista, attraverso apposita dichiarazione o documentazione equipollente di disponibilità/esclusività dell’artista per la data richiesta (ove detta dichiarazione fosse mancante all’atto di presentazione della domanda, la stessa potrà essere provvisoriamente sostituita da apposita dichiarazione del richiedente con obbligo di trasmettere la dichiarazione di disponibilità/esclusività dell’artista, entro e non oltre i successivi 10 giorni dalla data di comunicazione dell’assegnazione della data e del sito, pena decadenza);
- la data e l’orario (inizio e fine) di svolgimento dell’evento (dalle 20:00 alle 24:00);
- la tipologia degli allestimenti previsti (pedane, sedie, impianti amplificazione, schermi, etc.), con l’osservanza che la scenografia non dovrà, in nessun caso, occludere la visione degli elementi caratteristici e distintivi del monumento archeologico e l’installazione e disinstallazione non dovrà procurare alcun nocumento al monumento;
- il cronoprogramma con l’indicazione dei tempi necessari per la preparazione e il montaggio di eventuale allestimento e successivo disallestimento e ripristino ambienti (tutte le operazioni precedenti e successive alla manifestazione devono essere comprese nell’arco di tempo richiesto nella domanda);
- la previsione del numero massimo degli spettatori;
- la condizione di accesso all’evento (aperto; su invito; a pagamento);
- qualsiasi eventuale ulteriore dettaglio utile alla valutazione dell’evento proposto, ivi compreso eventuali esclusive per riprese cinematografiche o televisive dell’evento, per le quali si dovrà corrispondere un canone al Parco archeologico nei termini di legge;
- l’eventuale necessità di accesso di mezzi e/o autovetture per carico e scarico, con l’indicazione degli orari e dei percorsi richiesti;
- l’elencazione degli eventi organizzati dal richiedente negli ultimi tre anni in siti culturali con capacità utenza non inferiore a quella per la quale viene effettuata la richiesta;
- apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale dovrà essere riportato che:
- ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- ai fini dell’applicazione dell’art.1, comma 9, lettera e), dell’art.1 della legge n.190/2012, di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot. n. 133740 del 24 ottobre 2014), ovvero con i componenti della Commissione di Valutazione cui al successivo articolo 3;
- l’impegno al rispetto della normativa in materia ambientale, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali, nonché l’osservanza delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
- il possesso della capacità di contrarre, ossia non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stati oggetto di provvedimenti di sospensione o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo triennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
- di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
- di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, con riferimento al legale rappresentante e, in particolare, per le seguenti cause:
– partecipazione ad un’organizzazione criminale quale definita all’art. 2, paragrafo 1, dell’azione comune 98/773/GAI del Consiglio e s.m.i.;
– corruzione, come definita rispettivamente all’art. 3 dell’atto del Consiglio del 26 maggio 1997 e dall’art. 3, paragrafo 1, dell’azione comune 98/742/GAI del Consiglio e s.m.i.;
– frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
– riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all’art. 1 della direttiva 91/308/CEE, del Consiglio del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
- apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il soggetto che presenta l’istanza, “accetta incondizionatamente le condizioni e gli articoli del presente bando ed in particolare l’articolo 6 del presente avviso”; Non saranno accettate richieste generiche, mancanti di uno dei precedenti elementi e/o senza un programma specifico. L’esame delle proposte avverrà in base all’esito di ammissibilità da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa Affari Generali, che procederà al controllo di ammissibilità con particolare riferimento ai termini di presentazione ed alla documentazione a corredo. La mancata presentazione della documentazione nei modi e nei termini previsti dal presente avviso comporterà l’inammissibilità dell’istanza. La presentazione dell’istanza, anche in presenza di giudizio positivo di ammissibilità, non costituisce acquisizione di diritto all’assegnazione dell’uso del sito, che resta, comunque, subordinata all’esito della valutazione complessiva dell’evento.
Art. 3 – Criteri di selezione.
La programmazione, coerente e funzionale, sarà articolata nei seguenti grandi raggruppamenti che saranno pubblicati in un unico cartellone degli eventi/spettacoli:
- musica lirica;
- spettacoli prosa;
- musica classica;
- cinema – rassegne e/o premi di comprovato valore storico – culturale;
- musica leggera, popolare, contemporanea, ecc… .
La scelta degli eventi con conseguenziale successiva assegnazione della data di svolgimento dell’evento sarà effettuata a maggioranza, previa valutazione da parte di una “Commissione di Valutazione” appositamente costituita in numero di 3 elementi, di cui:
- n. 2 componenti interni all’ente, appartenenti all’area dei funzionari e di elevata qualificazione.
- n. 1 componente esterno di comprovata esperienza nel settore dello spettacolo e delle manifestazioni culturali.
La Commissione sarà nominata con Decreto del Sindaco del Comune di Taormina. La decisione della Commissione è insindacabile nel merito delle valutazioni turistico-culturali ed artistiche. Per la valutazione delle istanze e per la selezione del soggetto incaricato della realizzazione dell’evento, in coincidenza di data richiesta, la Commissione procederà sulla base dei seguenti criteri:
- compatibilità con le esigenze di conservazione e fruizione del monumento;
- rilevanza nazionale e/o internazionale dell’evento sempre compatibilmente al punto precedente;
- caratteristiche dell’evento in funzione della valorizzazione turistico-culturale del sito anche in relazione alla tipologia di pubblico interessato;
- alternanza tra le tipologie artistiche degli eventi;
- affidabilità e serietà delle ditte istanti anche in considerazioni degli eventi organizzati nel triennio precedente, eventuali inadempienze e morosità nei confronti della Pubblica Amministrazione o di terzi e/o eventuali contenziosi con il Comune di Taormina e la Regione Siciliana;
L’esito della valutazione sarà comunicata alla direttrice del Parco Archeologico di Naxos – Taormina al fine della redazione della concessione del Teatro in favore del Comune di Taormina. Non potranno essere cambiati, in alcun modo, la tipologia dell’evento, il cast degli artisti indicati in sede di presentazione dell’istanza, senza la preventiva autorizzazione della Commissione di Valutazione, ovvero non potrà essere cambiata o differita la data concessa, pena la perdita dell’assegnazione concessa;
E’ fatto divieto di subconcedere;
Entro la data del 20.05.2024 sarà pubblicato il calendario delle proposte ritenute accettabili.
Art. 4 – Obblighi e responsabilità del concessionario.
Gli spazi concessi potranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati nella proposta avallata dalla Commissione, con esclusione di qualunque altra attività economica anche se accessoria. L’orario per l’ingresso dell’impresario per conto del Comune, al sito culturale è fissato alle ore 20:00 (venti) (inizio spettacolo), quello massimo per l’uscita del pubblico è fissato alle ore 24:00; quello massimo per il disallestimento è fissato alle ore 04:00 (quattro). È fatto divieto all’impresario incaricato di realizzare e\o posizionare sull’area in concessione al comune qualunque opera anche di tipo precario, se non espressamente autorizzata dal Parco archeologico. Sono a carico dell’impresario tutte le eventuali autorizzazioni previste dalla legge per lo svolgimento dell’evento; tra le autorizzazioni necessarie e poste a carico dell’impresario sono ricomprese quelle relative ai profili ambientali, storici e paesaggisti connesse ad eventuali installazioni previste per l’evento, da sottoporre alla valutazione preventiva del Parco archeologico.
L’impresario incaricato che opera in nome del Comune, è personalmente responsabile dell’osservanza della normativa e dei regolamenti vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti eventualmente dovuti alla SIAE, di contributi previdenziali ed assistenziali ed infortunistici dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato, di tutte le disposizioni di legge, delle norme di comune prudenza e diligenza atte a garantire l’incolumità di tutti i lavoratori presenti in loco (D.lgs. n. 81/2008) e di tutto il pubblico presente, nonché dell’acquisizione della autorizzazione da parte del locale Commissariato di Polizia. Gli introiti da eventuale sbigliettamento sono destinati per la copertura integrale dei costi dell’iniziativa proposta non essendo consentito alcun lucro per le manifestazioni patrocinate dal comune di Taormina. A tal fine ogni soggetto a pagamento deve attuare un piano dei costi con la puntuale indicazione dell’importo dei biglietti al fine di consentire il controllo preventivo sulle finalità non lucrative della proposta. In ogni caso la responsabilità degli oneri per eventuale sbigliettemento sono a totale carico del soggetto proponente. Tutti gli ulteriori servizi (quali ad esempio palcoscenico, camerini, tribunette, parterre, etc.), mediante apposito accordo, saranno comunque a carico dell’impresario che li verserà al Parco per il tramite del Comune concessionario (elettricità, supporto elettricista, pulizie servizi igienici prima e dopo; plus orario dei custodi). Dovrà essere versato al Parco – per il tramite del Comune – il 5% degli introiti in caso di sbigliettamento derivanti dalle tabelle SIAE da trasmettere entro 15 giorni dalla fine dello spettacolo per l’emissione della fattura da parte del parco.
Art. 5 – Revoca e recesso.
Non possono essere cambiati artista e/o data concessa, pena la perdita della data assegnata; in tal caso la data si renderà disponibile per una nuova assegnazione previa procedura di cui all’art. 3 del presente avviso. L’eventuale successiva disdetta da parte dell’impresario che opera per conto del Comune, non comporterà il rimborso delle somme già versate che costituiranno ristoro del danno subito e/o subendo per il mancato svolgimento dell’evento. L’accertamento amministrativo in ordine alla mancanza dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di presentazione dell’istanza comporta l’automatica decadenza dalla eventuale data assegnata. Per ragioni connesse all’interesse pubblico, il Dirigente responsabile del sito culturale può richiedere la revoca dell’assegnazione della data, senza assunzione di alcun obbligo.
Art. 6 – Documenti richiesti.
Elenco dei documenti richiesti:
- Carta d’Identità – Codice Fiscale del Legale rappresentante in corso di validità;
- Certificato camerale/Statuto/Atto costitutivo;
- DURC regolare della società in corso di validità; per i soggetti non tenuti al DURC dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva di non rientrare tra tali i soggetti e di avere una posizione fiscale regolare;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000);
- Certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti; Dichiarazione sostitutiva della certificazione di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (art.46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- Impegno a presentare apposite Polizza fidejussorie assicurative o fidejussione bancarie e Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi;
- Documento indicante i Sistemi di emissione di prevendita;
- Documento o autocertificazione di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza di cui al D.lgs n. 81/2008. La mancanza di uno o più documenti costituisce decadenza automatica della assegnazione di concessione.
Art. 7 – Cause di forza maggiore.
Il Comune di Taormina non assume alcuna responsabilità nell’eventualità che l’evento non possa svolgersi a causa dell’impossibilità di utilizzo dei siti culturali per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà propria, quali fenomeni atmosferici, emergenze di protezione civile, problemi per l’allestimento delle strutture temporanee di competenza di altro soggetto.
Art. 8 – Tutela della privacy.
I dati, gli elementi forniti ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione della richiesta di partecipazione alla presente manifestazione per ottenere d’uso temporaneo del sito culturale saranno utilizzati dal Comune di Taormina esclusivamente ai fini del presente Avviso e della relativa procedura di valutazione, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali. Con l’invio delle richieste di cui al presente avviso i proponenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento che, per quanto riguarda il relativo procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. .
Art. 9 – Disposizioni finali.
Il legale rappresentante del soggetto richiedente deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, la documentazione richiesta dal presente avviso. Ai fini della presentazione della documentazione richiesta si applica la vigente normativa in materia di documentazione amministrativa.