Taormina. “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, presidente Pancrazio Maria Savasta, con sentenza pubblicata il 7 agosto 2023, ha dichiarato inammissibile e respinto, nel merito, il ricorso proposto da un’azienda contro il Comune di Taormina e contro la Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (tutte costituite in giudizio dinnanzi al TAR, contro la ricorrente), nonché nei confronti della Adrenaline Flying S.r.l., Società proponente la costruzione dell’impianto zipline, anch’essa costituitasi in giudizio dinnanzi al TAR contro la ricorrente”: a dichiararlo è Giuseppe De Pasquale.
“Il ricorso – spiega De Pasquale – era stato proposto al fine di ottenere l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Taormina n. 61 del 27 ottobre 2022 avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo inerente alla realizzazione di un impianto zip line da posizionare nel territorio comunale di Taormina, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’adozione della relativa variante urbanistica, nonché, con successivi motivi aggiunti, l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Taormina n. 69 del 28 dicembre 2022 avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo in variante inerente alla realizzazione dell’impianto zip line da posizionare nel territorio taorminese”.
“Il TAR di Catania – prosegue De Pasquale, promotore della realizzanda iniziativa privata, finanziata integralmente per l’importo di € 2.500.248,12 con risorse economiche proprie della Adrenaline Flying S.r.l. e che, quindi, non utilizza nessuna risorsa pubblica – ha confermato la piena regolarità e trasparenza del lungo e complesso iter burocratico che ha portato all’approvazione del progetto, votato ed approvato per ben due volte all’unanimità dal Consiglio Comunale di Taormina e, quindi, espressione della convergenza di tutte le forze politiche, anche di minoranza, circa l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’impianto, e ha ritenuto la pubblica utilità dell’opera in quanto diretta a soddisfare interessi della collettività nonché l’esistenza di ulteriori interessi pubblici direttamente connessi all’ampliamento dell’offerta di servizi turistici con conseguente positiva ricaduta in termini economici ed occupazionali sulla comunità taorminese. Inoltre, nessuna compressione del diritto di proprietà è stata ritenuta sussistente dal momento che la maggior parte dei terreni, su cui saranno posizionate le stazioni di partenza e di arrivo della zip line, sono di proprietà della società realizzatrice, per essere stati dalla stessa acquisiti a titolo oneroso da tutti gli originari proprietari. Tale importante risultato conseguito in sede giudiziaria ha scongiurato l’inutile perdurare dei maldestri e speculativi tentativi, posti strumentalmente in essere dalla ditta ricorrente e volti a tentare di bloccare l’iniziativa imprenditoriale dichiarata di pubblica utilità. Finalmente, grazie alla nostra caparbietà, le attività per la realizzazione dell’impianto possono adesso riprendere celermente. La palese inammissibilità e la infondatezza dell’azione giudiziaria intrapresa dall’azienda ricorrente hanno causato importanti danni economici alla società realizzatrice dell’opera, Adrenaline Flyng S.r.l., non ponendola nelle condizioni di poter dare concreto avvio all’esercizio dell’impianto, programmato per la primavera 2023. Per tale motivo, intraprenderemo, nelle opportune sedi giudiziarie, le azioni necessarie, nei confronti dei responsabili del mancato avvio dell’esercizio dell’attività, al fine di ottenere l’integrale risarcimento degli ingentissimi danni subiti e subendi da parte della Adrenaline Flying S.r.l. a seguito di tale temeraria e strumentale vicenda giudiziaria”.