Dopo diversi mesi è arrivata la decisione della Procura Federale in riferimento al caso Andrea Alessandro”, giocatore del Real Taormina calcio di Terza categoria. Andrea Alessandro, come si ricorderà, aveva giocato contro il Letojanni, nella gara del 15 novembre 2009 vinta 2-1 dal suo Real Taormina. Il presidente del Letojanni, Alessio Camarda, però, presentò subito reclamo in Lega. “Considerato che la Procura Federale – spiega la Figc – con nota 6448/937 pf 09-10 AA/ac del 06 aprile 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le parti in causa per rispondere delle violazioni di cui agli articolo 1 comma 1) C.G.S.; articolo 10 commi 1) e 2) C.G.S.; articolo 21 comma 4) N.O.I.F. nonché articolo 4 comma 2) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 11 maggio 2010 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta di ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo ad Andrea Alessandro la squalifica per anni 2 (due); a Riccardo Cacciatore l’inibizione per anni 2 (due); alla società Real Taormina l’ammenda di € 1000,00 (mille) nonché due punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato di competenza; alla società Robur Letojanni l’ammenda di € 300,00 (trecento). Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Riccardo Cacciatore e la società Real Taormina hanno prodotto memoria difensiva dichiarandosi estranei all’irregolarità in materia di tesseramento posta in essere da Andrea Alessandro, non conoscendo la posizione federale antecedente dello stesso. Chiedono la declaratoria di non punibilità. La società Robur Letojanni ha prodotto memoria difensiva, assistita dall‘avvocato Giacomo Rossini, con la quale si dichiara non responsabile del comportamento assunto personalmente da Andrea Alessandro, già titolare della carica di consigliere del consiglio direttivo della Robur Letojanni. Chiede che la predetta società venga estromessa dalla procedura disciplinare instaurata a carico. Ritenuto che le società rispondono comunque delle condotte riconducibili a carico dei propri tesserati e dell’attività svolta dagli stessi ancora tesserati in seno alla società stessa, si delibera di: ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al sig. Alessandro Andrea (oggi tesserato calciatore Real Taormina) la squalifica a tutti gli effetti per anni 2 (due); al sig. Cacciatore Riccardo (dirigente accompagnatore società Real Taormina) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per anni 1 (uno); alla società Real Taormina, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 1000,00 (mille); alla società Robur Letojanni, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 300,00 (trecento)”.