Giardini. Il Tribunale Federale Territoriale, costituito dall’Avv. Ludovico La Grutta, presidente, dagli avvocati Roberto Vilardo, Sandro Geraci e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l’ultimo con funzioni di Segretario, con l’intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 10 novembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Gangi Mario, presidente della società Pol. Magica s.s. 2013/2014
Sig. Brunetto Gaetano, presidente della società A.S.D. Giardini Naxos s.s. 2013/2014
Società Pol. Magica (CT)
Società A.S.D. Giardini Naxos (ME)
La Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: A) Il Sig. Gangi Mario, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis C.G.S. in relazione all’art. 20 comma 2 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver fatto partecipare la propria società al III torneo “Città di Taormina” categoria esordienti a 11 e pulcini a 7, svoltosi dall’1 al 3 novembre 2013, pur non avendo nessun calciatore tesserato per la categoria pulcini a 7. B) Il Sig. Brunetto Gaetano, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 28 comma 3 del Regolamento della L.N.D. e all’art. 20 comma 2 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver organizzato e fatto svolgere il III torneo “Città di Taormina” categoria esordienti a 11 e pulcini a 7, dall’1 al 3 novembre 2013, senza la regolare autorizzazione del Comitato di appartenenza e di avervi fatto partecipare la propria società pur non avendo nessun calciatore tesserato per la categoria pulcini a 7. C) La società Pol. Magica, della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte al proprio presidente. D) La società A.S.D. Giardini Naxos, della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte al proprio presidente
Si perveniva all’odierno deferimento a seguito di una nota del Presidente del Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. del 6.11.13, con la quale veniva segnalato che il III torneo “Città di Taormina” categoria esordienti a 11 e pulcini a 7, organizzato dalla società A.S.D. Giardini Naxos, veniva svolto dall’1 al 3 novembre 2013 senza il prescritto nulla osta e che inoltre la stessa società organizzatrice, unitamente alla società Pol. Magica, aveva partecipato al torneo pur non avendo nessun tesserato nella categoria pulcini a 7. Effettuate le opportune indagini la Procura Federale, attraverso l’esame della documentazione allegata alla nota del Presidente del Comitato Regionale, accertava che effettivamente non risultava alcuna autorizzazione allo svolgimento del torneo in questione e che entrambe le società oggi deferite, all’epoca dei fatti non vantavano alcun tesserato nella categoria pulcini a 7. All’udienza del 10.11.15 nessuno è comparso né sono state depositate memorie difensive e/o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto applicare:
a carico del Sig. Gangi Mario, presidente della società Pol. Magica s.s. 2013/2014 l’inibizione per mesi dodici;
a carico del Sig. Brunetto Gaetano, presidente della società A.S.D. Giardini Naxos Società s.s. 2013/2014 l’inibizione per mesi dodici;
a carico della società Pol. Magica l’ammenda di € 700,00;
a carico della società A.S.D. Giardini Naxos l’ammenda di € 700,00.
Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando provato per tabulas quanto sostenuto dalla Procura Federale. Gli accertamenti eseguiti dimostrano che la società A.S.D. Giardini Naxos, sebbene avesse ritualmente avanzato richiesta di autorizzazione allo svolgimento del torneo, alla fine non ottenne alcun nulla osta da parte del Comitato Regionale ed inoltre che la società Pol. Magica, così come la stessa società A.S.D. Giardini Naxos, all’epoca di svolgimento del III torneo “Città di Taormina” non avevano nessun calciatore tesserato per la categoria Pulcini a 7. E’ ben noto che per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei “Centri di Avviamento allo Sport” e nelle Scuole calcio”, a solo titolo didattico e formativo, non fosse altro che per garantire le conseguenti obbligatorie tutele medico sportive e assicurative.
Tutto ciò premesso, ritenuto che lo svolgimento di un torneo senza la prescritta autorizzazione comporta la violazione dei principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 28 del regolamento della L.N.D.; ritenuto che la partecipazione ad un torneo giovanile senza nessun calciatore tesserato per la categoria di appartenenza, comporta la violazione dei principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 20 comma 2 del Regolamento dell’attività Giovanile e Scolastica; considerato ancora che le società deferite debbano rispondere per responsabilità diretta di quanto commesso dai propri presidenti ex art. 4 comma 1 C.G.S, in virtù del principio di immedesimazione organica, il Tribunale Federale Territoriale, visti gli artt. 1 bis comma 1 C.G.S., 20 comma 2 Regolamento L.N.D., 28 Regolamento Settore Giovanile Scolastico, 4 comma 1 C.G.S., 18 lett. b C.G.S. e 19 lett. h C.G.S, applica:
a carico del Sig. Gangi Mario, presidente della società Pol. Magica s.s. 2013/2014 l’inibizione per mesi tre;
a carico del Sig. Brunetto Gaetano, presidente della società A.S.D. Giardini Naxos Società s.s. 2013/2014 l’inibizione per mesi quattro;
a carico della società Pol. Magica l’ammenda di € 300,00 (trecento/00);
a carico della società A.S.D. Giardini Naxos l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alla parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza dell’art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.