Castelmola. Da Nino Raneri, consigliere comunale di opposizione a Castelmola, riceviamo e pubblichiamo la seguente proposta-mozione per l’annullamento in autotutela degli avvisi di pagamento Tarsu anno 2009: “Premesso che in data 07.10.1994, con deliberazione n.64 del Consiglio Comunale, è stato approvato il Regolamento che disciplina la Tassa sullo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni; richiamato l’art.8 di detto Regolamento, il quale, al comma 1, stabilisce che la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in via continuativa; richiamato, altresì, l’art.9 dello stesso Regolamento che disciplina le riduzioni nelle zone in cui non è effettuato in regime di privativa, fermo restando l’obbligo di conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino; considerato che il territorio del Comune di Castelmola, dell’estensione di 16,5 kmq, è abitato per oltre il 50% con case sparse al di fuori del centro urbano, dal quale distano anche 15 km, sul quale il servizio di raccolta non è mai stato istituito ed effettuato e che non possono usufruire di alcun punto di raccolta vicino poiché, di fatto, solo nel centro urbano e in alcune aree immediatamente limitrofe e appositamente delimitate negli anni 1994/95 dall’Amministrazione pro tempore sono stati allestiti i punti di raccolta; rilevato che, stante quanto sopra, il costo del servizio e la definizione delle tariffe sono stati effettuati esclusivamente in funzione del servizio e quindi del conferimento reso per il centro urbano e zone strettamente limitrofe, poiché i cassonetti hanno servito solo tali aree, mentre il 50% dei residenti sul territorio ha da sempre praticato la raccolta differenziata per quanto attiene frazione umida e carta riciclandole direttamente e ha conferito il resto, purtroppo, depositandolo nei cassonetti dei comuni limitrofi di Taormina e Giardini e la dimostrazione di ciò sta nelle quantità di rifiuti conferiti in discarica negli anni, in funzione dei quali è stato determinato dall’ATO il piano finanziario dei costi del servizio; considerato che annualmente sono state adottate le deliberazioni che hanno determinato le tariffe, in esecuzione del Regolamento sopra citato e in funzione di quanto sopra rappresentato; preso atto che anche nel 2009, l’Amministrazione pro tempore ha adottato apposito atto deliberativo di G.M. N. 69 in data 19.05.2009, confermando le tariffe già applicate negli anni precedenti, dando atto implicitamente che il costo del servizio reso esclusivamente per il centro urbano e zone immediatamente limitrofe con tali tariffe è coperto al 95% del costo preventivato in Euro 85.500,00, al netto della spesa relativa allo spazzamento delle aree esterne, il costo e le correlate entrate per tali importi sono stati iscritti nel bilancio comunale, con riferimento ai ruoli emessi per i contribuenti individuati esclusivamente nel centro abitato e località Petralia – Soprapetralia, Case IACP di Ogliastrello e area Cimitero, nella consapevolezza che solo gli utenti di tali aree usufruivano del servizio ed erano tenuti al pagamento della tassa; dato atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 15.11.1993, n.507, normativa che ha dato origine all’adozione del Regolamento in premessa richiamato, stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è dovuta al Comune per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nelle zone del territorio comunale; atteso che il pagamento dei servizi è dovuto, per principio costituzionale di equità di trattamento, se e in quanto lo stesso viene erogato, ma non può essere pagato un servizio che non solo non viene erogato in atto, ma potenzialmente non ne è stata prevista nemmeno l’erogazione, per cui non è stata preventivata la spesa, posto che il costo quantificato annualmente dall’ATO si riferisce alle zone di cui sopra; posto che soggetti passivi sono coloro che occupano immobili, a qualsiasi titolo detenuti e producono rifiuti, poiché ai sensi dell’art, 65 del D. Lgs. N. 507/1993, la tassa è commisurata a due elementi: alle medie ordinarie delle quantità e qualità dei rifiuti solidi urbani interni prodotti e al costo dello smaltimento. Dato atto che entrambi gli elementi è assodato che ricorrano per le aree sopradette e non per tutto il territorio comunale, per cui l’imposizione ad altri cittadini non utenti configura una disparità di trattamento non consentita, oltre che dalla Costituzione, dal vigente Statuto del Contribuente; rilevato ad abundantiam che, ammesso che il servizio fosse stato istituito e reso in tutto il territorio comunale, la Circolare n. 95/E del 22 Giugno 1994, specifica le ipotesi di esclusione dell’applicazione della TARSU prevista dall’art. 62 D. Lgs. N.507/1993, come di seguito elencati: luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti; locali non presidiati o con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche purchè, secondo la comune esperienza, non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabili; alloggi non allacciati ai servizi a rete; alloggi non arredati; superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo; visto che il Comune di Castelmola ha notificato avvisi di pagamento TARSU 2009 a contribuenti che non erano tenuti al pagamento per le motivazioni e normative sopra richiamate e quindi senza fondamento, si propone di impegnare il Sindaco e la Giunta a disporre agli Uffici competenti di procedere all’annullamento d’ufficio in autotutela degli avvisi di pagamento TARSU anno 2009 ed eventualmente seguenti in via immediata, allo scopo di evitare inutili contenziosi che procurerebbero solo danno erariale a questo Comune, in considerazione delle motivazioni tutte e normative richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte”.